"Contraccezione d'emergenza" e legge 194/78

Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica - Roma

 

Domanda

Qualora un operatore sanitario non voglia prescrivere, somministrare o distribuire i "contraccettivi d'emergenza", si può ipotizzare la possibilità di avanzare obiezione di coscienza in uno Stato in cui l'aborto è una pratica legalmente regolamentata? Esiste un obbligo di elargire tali prodotti o l'operatore sanitario può rifiutare tale prestazione?

Risposta

  • E' noto come la legge 194/78, che in Italia regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, non abbia previsto il caso della "contraccezione d'emergenza": è possibile, però, trarre alcune indicazioni già dall'analisi delle finalità della suddetta legge. Si tratta, infatti, di una legge che, in nome della tutela della vita umana fin dal suo inizio, non liberalizza, almeno in linea teorica, l'aborto volontario, ma ne prevede la non punibilità in alcune circostanze (ex artt. 4 e 6). La non punibilità dell'aborto va, dunque, considerata un'eccezione ed è riferita a condizioni e procedure stabilite dalla legge a fronte del divieto generale di compiere atti lesivi per la vita prenatale.

     

  • Senza entrare in merito al fatto che tali condizioni di non punibilità sono talmente numerose da consentire, in effetti, il ricorso all'aborto volontario come un mezzo di controllo delle nascite, dobbiamo rilevare che la legge prevede per l'accesso all'aborto l'osservanza di alcune procedure: il colloquio, l'accertamento dello stato di gravidanza, la determinazione dell'epoca in cui essa si trova, il periodo di ripensamento, etc. Al di fuori di queste procedure, l'aborto diventa un atto delittuoso, antigiuridico, e, pertanto, non obbligante.

     

  • Applicando quanto su detto al caso della "contraccezione d'emergenza", si può facilmente evidenziare come al momento della prescrizione, somministrazione o distribuzione del prodotto, non vengano rispettate le procedure minime, pur previste dalla legge 194/78. Manca, ad esempio, l'accertamento dello stato di gravidanza, dal momento che l'usuale dosaggio sul sangue materno della beta-hCG non dà risultati positivi prima del 7^-8^ giorno dalla fecondazione, quando - come già detto - i "contraccettivi d'emergenza" per essere efficaci vengono utilizzati entro e non oltre la 6^ giornata dalla fecondazione. Di conseguenza, l'operatore sanitario che, convinto dell'azione abortiva di questi prodotti, non volesse prescriverli, somministrarli o distribuirli, può farlo e nessuno può obbligarlo ad agire diversamente, dal momento che lo si obbligherebbe a compiere un'azione antigiuridica. Ci sembra un aspetto questo che va tenuto presente in particolar modo da quanti, ad esempio, pensano che un medico dipendente da un ente pubblico o in rapporto convenzionale con esso sia obbligato a tale prestazione professionale.

     

  • Per rifiutare queste prestazioni, non sarebbe necessario neanche essere obiettori di coscienza, in quanto possono esserci medici non obiettori, i quali avvertano tuttavia l'incompatibilità dell'adozione di questi mezzi con la propria coscienza e sono favorevoli ad una attuazione dell'aborto solo in conformità delle procedure previste dalla legge stessa.

     

  • Partendo da questi presupposti, anche un farmacista - figura professionale di cui la legge 194/78 non ha tenuto, come è noto, conto - può rifiutarsi di dispensare questi prodotti, potendosi rendere corresponsabile di un aborto illegale, come previsto dall'art. 19 della stessa legge.

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