Istituto di Bioetica
dell'Università Cattolica - Roma
Domanda
Qualora un operatore sanitario non voglia
prescrivere, somministrare o distribuire i "contraccettivi
d'emergenza", si può ipotizzare la possibilità di avanzare obiezione di
coscienza in uno Stato in cui l'aborto è una pratica legalmente regolamentata?
Esiste un obbligo di elargire tali prodotti o l'operatore sanitario può
rifiutare tale prestazione?
Risposta
E' noto come la legge 194/78, che in Italia regolamenta l'interruzione
volontaria di gravidanza, non abbia previsto il caso della
"contraccezione d'emergenza": è possibile, però, trarre alcune
indicazioni già dall'analisi delle finalità della suddetta legge. Si
tratta, infatti, di una legge che, in nome della tutela della vita umana fin
dal suo inizio, non liberalizza, almeno in linea teorica, l'aborto
volontario, ma ne prevede la non punibilità in alcune circostanze
(ex artt. 4 e 6). La non punibilità dell'aborto va, dunque, considerata
un'eccezione ed è riferita a condizioni e procedure stabilite dalla legge a
fronte del divieto generale di compiere atti lesivi per la vita prenatale.
Senza entrare in merito al fatto che tali condizioni di non punibilità
sono talmente numerose da consentire, in effetti, il ricorso all'aborto
volontario come un mezzo di controllo delle nascite, dobbiamo rilevare che
la legge prevede per l'accesso all'aborto l'osservanza di alcune procedure:
il colloquio, l'accertamento dello stato di gravidanza, la determinazione
dell'epoca in cui essa si trova, il periodo di ripensamento, etc. Al di
fuori di queste procedure, l'aborto diventa un atto delittuoso,
antigiuridico, e, pertanto, non obbligante.
Applicando quanto su detto al caso della "contraccezione
d'emergenza", si può facilmente evidenziare come al momento della
prescrizione, somministrazione o distribuzione del prodotto, non vengano
rispettate le procedure minime, pur previste dalla legge 194/78. Manca,
ad esempio, l'accertamento dello stato di gravidanza, dal momento che
l'usuale dosaggio sul sangue materno della beta-hCG non dà risultati
positivi prima del 7^-8^ giorno dalla fecondazione, quando - come già detto
- i "contraccettivi d'emergenza" per essere efficaci vengono
utilizzati entro e non oltre la 6^ giornata dalla fecondazione. Di conseguenza, l'operatore sanitario che, convinto dell'azione abortiva di
questi prodotti, non volesse prescriverli, somministrarli o distribuirli, può
farlo e nessuno può obbligarlo ad agire diversamente, dal momento che lo si
obbligherebbe a compiere un'azione antigiuridica. Ci sembra un
aspetto questo che va tenuto presente in particolar modo da quanti, ad
esempio, pensano che un medico dipendente da un ente pubblico o in rapporto
convenzionale con esso sia obbligato a tale prestazione professionale.
Per rifiutare queste prestazioni, non sarebbe necessario neanche essere
obiettori di coscienza, in quanto possono esserci medici non obiettori, i
quali avvertano tuttavia l'incompatibilità dell'adozione di questi mezzi
con la propria coscienza e sono favorevoli ad una attuazione dell'aborto
solo in conformità delle procedure previste dalla legge stessa.
Partendo da questi presupposti, anche un farmacista - figura
professionale di cui la legge 194/78 non ha tenuto, come è noto, conto - può
rifiutarsi di dispensare questi prodotti, potendosi rendere corresponsabile
di un aborto illegale, come previsto dall'art. 19 della stessa legge.