ROMA, domenica 18 aprile 2004 (ZENIT.org).-
Di seguito pubblichiamo per la rubrica di Bioetica la risposta della dottoressa
Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, alla domanda di una lettrice di ZENIT.
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Non pensa che la nuova legge, permettendo la fecondazione artificiale alle
coppie di fatto ma non alle coppie omosessuali, risulti anticostituzionale
rispetto all'art. 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [...]") e ponga
quindi ampie basi per un facile allargamento della legittimità di tale pratica
anche all'interno di coppie omosessuali? - Cecilia Borgoni
Occorre osservare innanzitutto che, in effetti, l'estensione della fecondazione
artificiale alle coppie di fatto rappresenta il punto più debole della nuova
legge, e apre la via a fraintendimenti e abusi: a fraintendimenti perché induce
a confondere il vincolo coniugale con qualunque unione accompagnata da
convivenza, e ad abusi perché, non essendo per definizione la libera convivenza
ufficializzata in alcun modo, le sue caratteristiche si prestano a varie
interpretazioni e finanche a stridenti forzature, la cui correttezza formale,
cioè la conformità a quanto la legge richiede, risulta tuttavia ineccepibile.
Supponiamo infatti che una coppia, omosessuale o eterosessuale che sia, voglia
aggirare i divieti imposti dalla legge e ricorrere alla fecondazione eterologa.
Basterebbe documentare - operazione piuttosto semplice - la convivenza di uno
dei due con la persona che di fatto sarà la/il donatrice/donatore di gameti per
rientrare perfettamente nei casi previsti dalla normativa e acquisire il diritto
di procreare artificialmente.
Diverso sarebbe se ci fosse per i due l’obbligo di essere regolarmente
sposati: bisognerebbe a quel punto inscenare un matrimonio puramente
strumentale, con complicazioni conseguenti che, per quanto affievolite dalla
possibilità del divorzio, richiederebbero comunque un impegno, una
determinazione nel male e un’organizzazione a lungo termine che andrebbero
certamente a scoraggiare anche i più intraprendenti.
Anche senza prendere in considerazione simili comportamenti volontariamente
ingannevoli i quali, sebbene restino nella legalità rispetto alla legge, urtano
pesantemente contro il giudizio della coscienza, resta il fatto che nel momento
in cui a due persone “semplicemente conviventi” viene riconosciuto il
diritto di utilizzare le tecniche di fecondazione artificiale per procreare, non
si vede più chiaramente perché tale coppia debba per forza essere
eterosessuale.
È sintomatico il fatto che proprio su tale aspetto si stiano già riversando le
ire di coloro che intendono estendere il raggio di applicabilità della
normativa, per l’appunto, all’eterologa in generale e alle coppie gay in
particolare.
Per questo la legge precisa che il ricorso alle tecniche è consentito non a
qualunque coppia, ma a quelle con le caratteristiche elencate dall'art. 5
("coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi"). Si tratta di ingiusta
discriminazione verso gli omosessuali? Perché allora non si denuncia la stessa
ingiustizia nei confronti dei minorenni e degli anziani (o dei defunti)?
In realtà, proprio perché è impossibile sostenere un’uguaglianza che sia
indifferenza, il legislatore ha senz'altro il diritto-dovere di indicare con
precisione i destinatari di una normativa, facendo con ciò distinzioni che non
vogliono essere in alcun modo ingiustamente discriminatorie, ma al contrario
intendono rispondere a criteri di giustizia ed equità, tanto è vero che
l'opportunità di escludere le donne in menopausa o gli adolescenti dal ricorso
alla fecondazione in vitro non stupisce nessuno.
Se l'esclusione degli omosessuali suscita maggior scalpore nell'opinione
pubblica non è tanto perché ciò violi l'art. 3 della Costituzione: essa
sancisce infatti l'uguaglianza sociale e giuridica dei cittadini, non che
"tutti possono fare le stesse cose", indipendentemente dalle
condizioni di vita, dall'età, dalle motivazioni.
Piuttosto, suscita scalpore perché sulla questione delle unioni (e dei
“diritti”) omosessuali si sta scatenando una feroce battaglia ideologica,
volta ad eliminare le differenze fra famiglia naturale e rapporti contro natura
(cfr. C. Navarini,
Gay marriage: le nuove minacce alla famiglia, 4 aprile 2004).
In un’ottica più strettamente giuridica, sarà utile riportare per intero
quanto ci scrive l’avvocato Roberto Respinti di Milano: “Il principio
costituzionale contenuto nell'art. 3 è rivolto direttamente al legislatore, e
sta ad indicargli di non operare immotivate discriminazioni che, come tali,
sarebbero appunto lesive dell'eguaglianza fra le persone”.
“In proposito, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che
l'interpretazione della dottrina giuridica, hanno costantemente chiarito che
tale principio non deve essere inteso nel senso formale egualitario di
‘identico trattamento verso chiunque e in qualunque situazione’, bensì in
termini sostanziali di effettiva equità, tale per cui ben può verificarsi che,
in talune situazioni, proprio la parità di trattamento violerebbe il principio
di eguaglianza, mentre proprio la disparità di trattamento la rispetterebbe”.
“Così, ad esempio, realizza un trattamento di effettiva eguaglianza prevedere
una legislazione del lavoro ad hoc per le lavoratrici madri (maternità, etc.),
differenziata rispetto agli uomini, in considerazione delle differenze e delle
specificità dei destinatari della legislazione del lavoro”.
“E nessuno si sognerebbe di denunciare come incostituzionale la legislazione a
favore delle lavoratrici madri, per violazione del principio di eguaglianza
rispetto ai lavoratori uomini. Su questo l'interpretazione giuridica è molto
chiara e univoca: l'essenza del contenuto del principio di cui all'art. 3 Cost.
è che le scelte fatte dal legislatore (in merito a chi e come deve essere
trattato in modo eguale o in modo differente) devono essere scelte
ragionevoli”.
“E' infatti sulla base del criterio della ragionevolezza o meno della legge
che si basano la gran parte delle sentenze della Corte costituzionale quando
essa è chiamata ad esprimersi sulla conformità o meno di una norma all'art. 3
della Costituzione. Nel caso specifico la scelta fatta dal legislatore potrà
pertanto essere ritenuta ragionevole in quanto l'opzione di non trattare in modo
identico le coppie omosessuali e le unioni di fatto in materia di fecondazione
assistita è conforme ai presupposti e agli obiettivi che hanno guidato la
elaborazione e approvazione del testo di legge”.
Non pare dunque fondata la difesa dei “diritti omosessuali”, imperniata
sull’attacco all’art. 5 della legge 40/2004 e mirante all’abrogazione
della legge stessa onde introdurne un’altra più permissiva.
La questione sollevata induce un’ultima considerazione, che riguarda il
carattere stesso della bioetica: per i temi di cui si occupa, la bioetica
coinvolge inevitabilmente altre scienze e discipline, e in particolare interessa
il diritto, poiché le questioni bioetiche diventano sempre quaestiones
civiles, “questioni civili” (cfr. S. Agostino, De Rhetorica), e
come tali vanno regolamentate in ordine alla migliore promozione del bene
comune, cioè delle persone con i loro diritti (cfr. L. Palazzani, La legge
italiana sulla “procreazione medicalmente assistita”: una rilettura
biogiuridica, Medicina e Morale, 2004/1: 77-90).
E proprio qui sta la difficoltà: in un mondo in cui è andato perduto ogni
riferimento al valore della persona, alle nozioni di bene e di vero, ai
capisaldi del diritto naturale, anche il richiamo ricorrente ai “diritti
umani” suona sovente come una parola vuota, cui si attribuiscono significati
diversi in relazione alle diverse visioni del mondo, cosicché in mancanza di
principi universalmente condivisi a garanzia del bene comune, ogni cambiamento
introdotto nella legislazione con il sorgere di diverse maggioranze parlamentari
viene contrastato dagli oppositori come un’intollerabile violazione di
diritti, reali o presunti.