A chi piace la nuova legge sulla fecondazione assistita?
Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum - Zenit 28/3/2004
La legge n. 40 del 19 febbraio 2004, intitolata “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, è ufficialmente in vigore da mercoledì
10 marzo. Entro trenta giorni i centri di fecondazione artificiale dovranno
comunicare al Ministero della Salute il numero degli embrioni già prodotti in
vitro prima della legge e crioconservati. Fra poco più di un mese, dunque,
sapremo più precisamente a quanto ammonta questo popolo di minuscoli esseri
umani in attesa di destinazione. Saremo anche informati sul numero di nuovi
embrioni prodotti in vitro a scopo di impianto e sulla relativa percentuale di
nati con tale metodica in Italia. Si tratta indubbiamente di un passo avanti
rispetto alla situazione precedente, in cui una fitta giungla di cliniche,
istituti, servizi si avvalevano delle tecnologie riproduttive ciascuno con il
proprio regolamento, con la propria etica, con i propri dati.
Tuttavia non si può cantare vittoria, come se le innovazioni introdotte dalla
legge costituissero un reale progresso civile e culturale. Ora infatti, pur con
tutte le limitazioni previste dalla legge, siamo un paese che ufficialmente
ammette e sostiene, anche economicamente, la fecondazione artificiale nella
forma omologa. È una conquista? Un bambino prodotto in vitro, in realtà,
per quanto desiderato e amato, è vittima di un radicale fraintendimento sulla
dignità della persona umana, poiché viene ad essere non più un dono da
accogliere, ma appunto un prodotto, che può essere scelto, selezionato,
migliorato; e perfino buttato. La pretesa di un figlio biologico da parte di
coppie sterili o infertili prevale così sul valore della vita del nascituro, e
ne è prova il fatto che in ogni pratica di fecondazione in vitro c’è una
consistente e fisiologica perdita di embrioni, della quale è responsabile non
la natura delle cose ma l’operato diretto dell’uomo.
Eppure, le critiche al testo di legge sono volte principalmente a denunciarne
l’eccessiva “severità. In primo luogo, si dice che la legge sia fatta
“per” i cattolici. Al contrario, la fecondazione artificiale, omologa come
eterologa, non è ammessa mai dal Magistero della Chiesa (cfr.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum Vitae, 1987,
parte II; Pontificia Accademia Pro Vita, La dignità della procreazione umana
e le tecnologie riproduttive. Aspetti antropologici ed etici, X Assemblea
Generale, Roma, 16 marzo 2004); non è ammessa – come non lo sono, ad esempio,
crimini come il furto e l’omicidio – in quanto contraria alla legge morale
naturale che vale per tutti gli uomini.
Sarebbe curioso se nell’aula di un tribunale si dichiarasse non punibile
l’omicidio perché basato su logiche confessionali! I cattolici impegnati in
politica che hanno sostenuto la legge, pertanto, lo hanno potuto fare
lecitamente solo in quanto non sono stati i promotori di una legge ingiusta, ma
hanno trasformato una proposta di legge ingiusta in una legge meno ingiusta,
migliorandola per quanto era possibile. Non c’era alternativa: una legge
doveva nascere, e poteva essere molto peggiore se cattolici e non cattolici di
buona volontà non vi avessero impegnato le proprie energie.
In secondo luogo, si dice che la legge abbia frustrato i desideri e le speranze
di persone che, già sofferenti per la loro condizione di sterilità o
infertilità, si trovano ora doppiamente colpiti, inesorabilmente costretti a
rinunciare alle loro aspirazioni. Si sono in particolare levate le proteste di
alcune donne che vedono nella legge la deprivazione del diritto fondamentale ad
avere un bambino con tutti i mezzi che la scienza offre. Tale atteggiamento
viene confuso con l’apertura alla vita. In realtà, si cela una mentalità
analoga in coloro che rifiutano la vita, ad esempio sostenendo il diritto
all’aborto, e coloro che la esigono: è la mentalità efficientista e
materialista per cui la vita del più debole fra i deboli, cioè del bimbo non
nato, è sostanzialmente strumentale e subordinata non solo alla vita, ma al
benessere del più forte, in questo caso della madre “potenziale”.
Proprio nella fondamentale e imprescindibile tutela del valore della vita umana
in quanto tale - e non per sue condizioni particolari - si esplica il principio
della “sacralità della vita”, di contro a quello della “qualità della
vita” secondo cui il valore della vita va condizionato ad una serie di
caratteristiche che la renderebbero più o meno degna di essere vissuta, e che
solo il soggetto potrebbe stabilire. Resta tuttavia il problema di chi dovrebbe
stabilire il valore della vita di coloro che non possono scegliere
autonomamente, come gli embrioni e i bambini piccoli.
Questa legge, in effetti, ha il merito di non rispecchiare interamente la
visione utilitaristica della vita, ma di lasciarne emergere in qualche scorcio
la fondamentale sacralità, ad esempio quando sostiene, nell’art.1, di
tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti “compreso il concepito”. È
infatti la prima volta nella legislazione italiana che si considera
esplicitamente il concepito un soggetto. Oppure quando si stabilisce,
nell’art. 14, che gli embrioni prodotti in vitro (tre al massimo) devono
essere obbligatoriamente impiantati nell’utero una volta dato il consenso
scritto (art. 6), senza possibilità di revoca. Infine, quando si vietano la
conservazioni di embrioni congelati, la sperimentazione sugli embrioni, la
clonazione, nonché la fecondazione eterologa, quella post mortem, quella
fra persone dello stesso sesso, al fine di creare condizioni migliori di
accoglienza e di educazione dei piccoli “figli della provetta”.
Purtroppo, la solidità di questi punti positivi viene erosa da possibili
scappatoie ed eccezioni che, se non eliminano le dichiarazioni di principio, ne
minano la fedele applicazione. Ad esempio, l’art.5 dichiara che la
fecondazione artificiale può essere solo omologa, ma tale è considerata anche
quando avviene all’interno di una qualsivoglia coppia convivente, anche in
modo informale e transitorio, riaprendo così la porta ad abusi e finzioni.
Ancora, la sperimentazione sugli embrioni è proibita, tranne il caso in cui
tale ricerca risulti terapeutica, cioè atta a sviluppare e curare l’embrione
stesso (art. 13, c. 1 e c. 2). Tuttavia, è ovvio che quando una terapia è
sperimentale per definizione non dà risultati certi, e può darne di dannosi,
per cui il ricercatore può sentirsi tranquillamente autorizzato a proseguire le
sperimentazioni embrionali mascherandole da ricerche terapeutiche. La stessa
promettente dichiarazione di volere evitare la soppressione di embrioni (art.
14, c. 1) e la riduzione embrionale (art. 14, c. 4), è intiepidita dalla
clausola “tranne i casi previsti dalla legge 194”, con la conseguenza che,
dopo l’impianto obbligatorio, la donna può decidere di disfarsi dei
concepiti.
La tanto discussa esclusione dell’eterologa, poi, viene attenuata nell’art.
9, in cui si elencano le norme in caso di effettuazione della pratica, pur
assicurandone l’illiceità: il richiedente che non fornisce i gameti non può
disconoscere il bambino, mentre il donatore o la donatrice devono rinunciare ad
ogni diritto sul figlio biologico. In pratica, si pongono le premesse perché,
laddove non c’è stata la legalizzazione, ci sia almeno la sostanziale
depenalizzazione.
Infine, l’art. 1, c. 2 esorta a considerare la Fivet (Fecondazione in Vitro e
trasferimento embrionario) l’ultima possibilità, incoraggiando piuttosto le
adozioni, anche se la possibilità legale di ricorrere alla procreazione
assistita spinge esattamente nella direzione contraria. Ciò rivela però una
profonda verità: la richiesta autentica di coloro che, ingenuamente o meno, si
rivolgono ai centri di procreazione assistita non è la Fivet, ma la maternità
e la paternità, il cui senso la nostra società ha disperatamente bisogno di
recuperare.