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L'eutanasia in Europa
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L'eutanasia in Europa Le legislazioni che
in Europa riconoscono il diritto al suicidio
medicalmente assistito o all’eutanasia sono due: l’Olanda e il Belgio. Singolare è la situazione della Svizzera: in questo paese
l’eutanasia è illegale. Tuttavia non è considerato un reato aiutare un
suicida a togliersi la vita. L’unica discriminante è
che chi assiste non lo faccia per
trarne un vantaggio. Questa formulazione nella norma comporta che si è puniti
se si aiuta il suicida perché retribuiti in qualche modo o perché dalla
morte di questi ricaverebbe un vantaggio (magari un’eredità o altro). La
legge vale indipendentemente dalla motivazione dell’aspirante suicida:
possono anche essere motivi d’onore o di altra natura morale o pratica.
Certamente, però, deve essere manifesta l’intenzione di uccidersi e si deve
trattare di persona in grado di intendere e volere. Ovviamente, come per tutte
le morti non naturali, ci sono indagini giudiziarie ma, chiarito che le
condizioni esposte sono presenti, non vi sono conseguenze. Olanda Il 1° aprile 2001 è entrata in vigore in Olanda la legge su eutanasia e suicidio assistito. La legge, già approvata dal parlamento olandese il 28 novembre 2000, ufficializza l’impunità di fatto di cui hanno finora goduto i medici che ponevano fine alla vita dei pazienti gravi o morenti con la somministrazione di dosi letali di farmaci o interrompendo cure ordinarie necessarie alla vita. Il 30 agosto 2004 un’allarmante notizia è stata diffusa dalla maggior parte dei quotidiani e dei telegiornali italiani: l’intesa fra la magistratura olandese e la clinica universitaria di Groningen, che autorizza un protocollo di sperimentazione volto ad estendere ai bambini sotto i dodici anni, e anche ai neonati, la pratica dell’eutanasia già regolata dalla legge dell’aprile 2001. Potranno
ottenere la "dolce morte" tutti i minorenni che sono afflitti da una
malattia ritenuta incurabile che comporta sofferenze ritenute insopportabili.
Siccome costoro non possono esprimere una loro scelta libera e consapevole,
l'eutanasia verrà praticata su richiesta dei loro genitori. Tuttavia la legalizzazione da sola non sembra una garanzia contro il fenomeno dell'eutanasia clandestina, se è vero che in Olanda la paura di diventare vittime dell’eutanasia selvaggia sembra diventata quasi un’ossessione. "La paura di essere uccisi a propria insaputa in caso di malattia grave ha spinto 60.000 persone ad aderire alla Dutch Patient Association, un’associazione protestante che raccoglie le richieste di informazioni delle persone che vogliono sapere se un ospedale sia ‘sicuro’ o meno. Distribuiscono anche dei ‘passaporti per la vita’, che i pazienti tengono addosso a testimonianza della loro volontà di non ricevere l’eutanasia senza il proprio consenso." (Marie de Hennezel -"La dolce morte", Sonzogno Ed., 2002) La prima conferma ufficiale della prevalenza dell'eutanasia non volontaria in Olanda si è avuta il 10 settembre 1991 quando, dopo lunga attesa, fu pubblicato il rapporto governativo Decisioni mediche sulla fine della vita (Medische Beslissingen Rond Het Levenseinde, Sdu Uitgeverij Plantijnstraat (1991), The Hague). Conosciuto comunemente come il rapporto Remmelink (dal nome del presidente del comitato che lo ha divulgato), lo studio documenta i criteri seguiti dai medici nel far fronte alle richieste di eutanasia. I risultati del rapporto Remmelink indicavano che in un anno i medici olandesi avevano deliberatamente posto fine alla vita di migliaia di pazienti somministrando iniezioni letali oppure dosi letali di farmaci orali:
Come indicato dai numeri sopra citati, in un anno furono
indotte dai medici olandesi 11.800 morti. Di enorme importanza per questa
discussione è il fatto che più della metà di tali morti non fu richiesta
dai pazienti deceduti. Questa è chiaramente eutanasia non
volontaria. Belgio Il 28 maggio 2002 in Belgio è stata approvata una legge sull’eutanasia volontaria. La legge, che è entrata in vigore il 23 settembre 2002, sancisce la non punibilità per i medici che praticano l’eutanasia su pazienti maggiorenni – o su minorenni, purché capaci d’intendere e di volere – che la richiedano in modo libero, consapevole e ripetuto, in presenza di una patologia "grave e incurabile", che rechi sofferenze considerate insopportabili e costanti. Il testo di legge precisa che tali sofferenze possono essere sia fisiche che psichiche, dilatando così indefinitamente i limiti di applicabilità della normativa; esige inoltre che la richiesta dell’atto eutanasico sia messa per iscritto. In caso di incoscienza, hanno valore legale le direttive anticipate del paziente, che devono essere scritte, e che hanno validità quinquennale. Il medico, per quanto tenuto a informare il paziente sulle terapie del dolore disponibili (cure palliative), viene di fatto a essere un mero esecutore della volontà del paziente: il suo intervento si risolve nell’attuazione – con mezzi non specificati dalla legge – dell’atto eutanasico e nella compilazione di un rapporto da sottoporre a una commissione esaminatrice, che è chiamata a valutarlo sulla base della sola correttezza procedurale. Copyright © 2005 Acquaviva 2000 |