Fecondazione assistita: aspetti giuridici

Sintesi della relazione del Prof. Mario Palmaro, della Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma, tenutasi l'8 ottobre 2004 a Camaiore (Lu) presso il Teatro dell'Olivo nel corso della Conferenza Fecondazione assistita: aspetti medici, etici e giuridici

 

Nella presente sintesi abbiamo preferito conservare, nei limiti del possibile, lo stile colloquiale adoperato dal relatore nella conferenza che si è tenuta lo scorso 8 Ottobre a Camaiore presso il Teatro dell’Olivo. La relazione del giurista faceva seguito ad una precedente della dr.ssa Chiara Mantovani, che aveva affrontato gli aspetti medici ed etici della procreazione medicalmente assistita (PMA).

Riprendendo quanto detto nella prima relazione dalla dr.ssa Mantovani sulla necessità di prima conoscere la realtà fattuale per poter poi giudicare ed infine agire, il Prof. Palmaro ci ha ricordato come, in diversa misura, tutti siamo chiamati a svolgere un compito educativo e come dobbiamo perciò assumerci la nostra responsabilità per decidere, operare o poter al momento consigliare nel modo più corretto, senza temere di dover andare, se necessario, controcorrente.

Inoltre ha ricordato come l’applicazione delle tecniche di F.A. (fecondazione artificiale) rappresentino un punto di arrivo ( non il punto di arrivo, perché ne seguiranno certamente altri) di altri passi erronei condotti nella nostra società.

Infine ha sottolineato come in tema di informazione sulla F.A. ci siano in giro molte “monete false”. 

Entrando nel merito dell’argomento Palmaro ha iniziato ad illustrare i caratteri della legge 40/2004 (Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita)

1)      E’ una legge di regolamentazione – ciò significa che non pone un divieto assoluto in materia di F.A. ma stabilisce delle regole con le quali poter fare la F.A.

2)      Si tratta di una normativa procedurale – puoi fare la F.A. percorrendo un certo iter stabilito dalla legge (un altro esempio classico è rappresentato dalla tristemente famosa legge 194 sull’aborto)

3)      Vi è infine un regolamento attuativo (le Linee Guida) – dal punto di vista strettamente giuridico un regolamento attuativo non può contraddire la legge dalla quale deriva, però nel caso specifico vedremo come è possibile piegare molto la norma legislativa, se non talora capovolgerla nella sua attuazione. 

Nella legge sono contemplati diversi divieti, relativi alla fecondazione eterologa, alla post-mortem, alla maternità surrogata, alla clonazione, alla ricerca sugli embrioni… per esempio è vietata la crioconservazione (1) degli embrioni: la legge la proibisce, tuttavia stabilisce anche che la si possa attuare i circostanze particolari.

Per quanto riguarda poi la riduzione embrionale (2), la legge la vieta, tuttavia l’ammette poi in quanto essa rimanda alla legge 194, sostenendo che la si può fare per la tutela della salute della donna. 

Un punto importante da sottolineare è l’obiezione di coscienza (art. 16) . Va rilevato in proposito che se la legge fosse davvero totalmente rispettosa del diritto alla vita del concepito, essa non porrebbe il problema dell’obiezione. Il criterio dell’obiezione di coscienza invece rimane proprio in quanto la legge, seppur limiti i danni, crea ugualmente problemi. 

Occorre a questo punto chiarire alcune domande sbagliate che si fanno a proposito di questa legge.La prima di queste è la seguente: Si tratta di una legge cattolica?

Il vero problema non sta nel fatto se ci troviamo o meno di fronte ad una legge cattolica (la domanda peraltro cela dietro a sé una affermazione tendenziosa).

La vera domanda per il legislatore di coscienza è piuttosto: “Sto facendo, sto votando, una legge giusta o ingiusta?” E’ una domanda importante perché qui non si scampa: o la legge è giusta o è ingiusta, tertium non datur; nell’ambito poi di una legge ingiusta ve ne potrà essere una che è meno ingiusta o l’altra che è gravemente ingiusta. 

Qual è quindi il cuore della questione? Non lo sono i dettagli della FIVET (3), non lo sono i commi della legge, ma consiste nel saper rispondere alla domanda cruciale: Qual è una legge giusta in materia di F.A., una legge, s’intenda, laicamente giusta?

A questo punto si aprono altre due domande:

1)      Il Diritto si deve occupare di F.A.? (nella nostra cultura si tende ad affermare che si tratti piuttosto di una faccenda personale, che riguarda la donna).

2)      Se si fa una legge in questo campo si rischia di minare la laicità dello stato? Ovvero si fa una legge confessionale? Ma uno stato è laico non in quanto non prende posizione su questioni di rilevanza morale, ma in quanto piuttosto non identifica le proprie norme con una particolare confessione religiosa od un particolare patrimonio etico-religioso. Basti pensare che tutte le norme che si trovano nella prima parte della Costituzione Italiana costituiscono, di fatto, una scelta di campo morale.                                                                                                                                  

Perciò, se col referendum vincesse il SI all’abrogazione della presente legge, non è che avrebbe vinto in tal caso la laicità dello stato, ma sarebbe prevalsa una posizione peggiore, tragicamente peggiore in materia di regolamentazione della F.A. Il fatto poi che la maggioranza decida una cosa non significa necessariamente che quella rappresenti la verità! Purtroppo molti cattolici sono annichiliti dal rapporto verità-maggioranza. 

Davanti alle domande che ci siamo posti, quali sono le poste in gioco?

1)      Parliamo di FIVET, di fecondazione in vitro: qui, l’elemento veramente sconvolgente ed assolutamente innovativo (sia nella F.A. omologa che nell’eterologa, che su questo non fanno differenza) è che si concepisce una vita umana fuori dal corpo della donna, e questo ha notevoli implicazioni giuridiche. Infatti, in questo caso io non ho più gli strumenti giuridici per garantire la piena tutela della vita umana, una volta – lo ribadiamo – che ammetto di concepire fuori del corpo della donna. Quella vita umana per svilupparsi ha infatti bisogno dell’impianto nel corpo della madre; ciò coinvolge allora la libertà di un altro soggetto, la donna, che dovrebbe essere obbligata all’impianto (una legge in genere pone dei divieti, dice ciò che non si deve fare, non obbliga, tranne in casi particolari, a fare qualcosa).

2)      Poiché si procede con queste modalità, la speranza di vita (4) di ogni embrione è molto bassa. Le tecniche di F.A. hanno bisogno di un altissimo numero di vittime sacrificali, ci sarà sempre un’ecatombe di embrioni (il rapporto bambini in braccio/embrioni sacrificati è di 3-5/90-95). Dietro ogni bambino in braccio che vediamo frutto di una tecnica di F.A. c’è una scia di bambini sacrificati, e questo non accidentalmente, bensì consapevolmente (il tecnico sa di dover mettere in conto il sacrificio di un certo numero di embrioni per ottenere la nascita di una bambino),

3)      La legge 40/2004 stabilisce una serie di disposizioni che tentano di regolamentare la F.A. Ma è lecito chiederci quanto sarà in grado di essere applicata questa legge. C’è quello che, in termini giuridici, si dice un problema di “effettività della norma”. Come posso in pratica, per fare un esempio, controllare con assoluta certezza che non si faccia sperimentazione sugli embrioni? L’unico modo di dare effettività ad un divieto poteva essere allora quello di porre un divieto a tutte le tecniche di fecondazione extracorporea (in vitro) – ricordiamo che esiste anche l’inseminazione artificiale che avviene direttamente nel corpo della donna. E’ certo più semplice controllare questo che non, ad esempio, se si faccia la fecondazione omologa o eterologa. 

Sorvolando per ragioni di tempo su vari altri aspetti della legge, il Prof. Palmaro conclude citando Jacques Testart, il “papà”di Amandine, la “prima figlia della provetta” francese, nata nel febbraio del 1982. Testart ha deciso ad un certo punto di fermarsi, quando si è accorto che l’aspetto eugenetico era già insito nelle tecniche di F.A.

La legge dice che non si deve fare la selezione degli embrioni e dice anche che la FIVET deve essere solo per i casi di infertilità. Di fatto però io con questa tecnica ho un essere umano nelle mie mani; io tecnico ho la percezione di averlo prodotto io quell’essere umano; a quel punto il controllo qualitativo dell’embrione è già inscritto nella tecnica: “quanti più embrioni ci sono, tanto più si può essere selettivi, allora il biologo cerca il migliore della nidiata” (J.Testart).

Si sta affacciando quello che sarà presentato come il vero modo nuovo di procreare: da tempo è già in atto nella nostra cultura la separazione tra atto unitivo e procreazione. Ma in futuro si dirà: fate pure sesso, ma non concepite più nel vecchio modo, perché il modo migliore di concepire bambini perfetti è quello di farli in vitro. 


 NOTE: 

(1) CRIOCONSERVAZIONE: è il congelamento degli embrioni soprannumerari o non temporaneamente impiantabili nella donna, in attesa dell’eventuale impianto. Ricordiamo che gli embrioni non possono rimanere congelati a tempo indefinito; hanno, per così dire, una scadenza a cinque anni, dopo i quali vengono scongelati, cioè lasciati morire. 

(2) RIDUZIONE EMBRIONARIA: In seguito all’utilizzo delle tecniche di induzione dell’ovulazione e riproduzione assistita si e' registrato un notevole incremento delle gravidanze multiple, passando da una gravidanza gemellare su 90 a 1/45 mentre l'incidenza delle gravidanze trigemini o di ordine superiore e' raddoppiata rispetto al 1990 e quasi decuplicata rispetto al 1980.  Le gravidanze multiple sono associate ad un aumento della frequenza delle complicanze materne e soprattutto ad un notevole incremento della morbilità e mortalità perinatale. Una strategia “terapeutica” utilizzata e' rappresentata dalla riduzione embrionaria selettiva, che consiste nella soppressione (aborto) di un certo numero di embrioni impiantati  

(3) FIVET: Fertilizzazione In Vitro e Trasferimento dell’Embrione, rappresenta la più nota delle numerose tecniche di fecondazione artificiale extracorporea. 

(4) E’ la probabilità che ha un embrione ottenuto da fecondazione in vitro di raggiungere il completo sviluppo fino alla nascita.


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