Dossier Legge n°40 del 19 febbraio 2004

sulla Procreazione Medicalmente Assistita


Documenti


Testo Legge 

 

Testo Linee Guida

 

Evangelium Vitae

 

Donum Vitae

 

 


La legge sulla procreazione assistita in sintesi


 

Accesso alla procreazione assistita

Consentito solo nei casi di sterilità o infertilità documentata e non risolvibile terapeuticamente

 

Quali coppie

Coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. No ai single, ai gay, alle mamme nonne e alla fecondazione post mortem.

 

No all'eterologa

Vietata la fecondazione eterologa, cioé con seme di persona estranea alla coppia

 

Consenso informato

Informazione alle coppie dei possibili effetti sanitari e psicologici e dei costi dell'intera procedura. Entrambi i soggetti devono esprimere per iscritto la volontà di accedere alle tecniche di procreazione assistita

 

Tutela del nato e del nascituro

Si assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa

 

Strutture autorizzate

Strutture pubbliche o private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro

 

Embrioni e sperimentazione

Vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Ricerca clinica sull'embrione solo se finalizzata alla tutela della sua salute e del suo sviluppo

 

Limiti alla produzione di embrioni

E' possibile produrre il numero di embrioni necessario a un unico e contemporaneo impianto, e comunque non più di tre.

 

Diagnosi preimpianto

Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia . Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.


Sanzioni

Previste sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge

 

Crioconservazione

Consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile

 

 


Risposte alle obiezioni più frequenti


 

 

Il dibattito molto acceso che ha preceduto la  votazione finale al Senato e lo ha seguito sulla stampa e sulle televisioni, ha visto gli oppositori attestarsi sul consueto e deludente tema della presunta matrice cattolica della legge, definita "medioevale" e "oscurantista", illiberale. Si tratta veramente di una legge cattolica?

La Chiesa Cattolica è da sempre contraria alle pratiche della fecondazione che è opportuno denominare, come in passato, ‘artificiale’ in luogo di ‘assistita’ in ragione della sua attuazione con artifizi medici che sfruttano ed aggirano le leggi della natura. La sacralità del  matrimonio, dei suoi fondamenti e fini - chiaramente indicati nella dottrina ed anche nel codice di diritto canonico – sono argomenti centrali che la Chiesa da sempre adduce per negare la liceità etica di qualsiasi forma artificiale di fecondazione e quindi anche quella omologa, cioè tra coniugi, a maggiore ragione nelle coppie di fatto (entrambe consentite dall’art. 5 della nuova legge). 

La dottrina cristiana vive del primato della natura ed esclude ciò che non è conforme alla legge naturale. Ne discende il divieto, per i credenti, di ricorrere a qualsiasi tecnica tra quelle che la fecondazione artificiale ha escogitato, le quali, fra l’altro, implicano la perdita di embrioni, il loro congelamento, infine la loro finale soppressione, in un modo o nell’altro. A maggiore ragione è vietata la fecondazione cosiddetta eterologa con seme od ovuli di una terza persona, estranea alla coppia, per la quale è previsto l’anonimato in molta parte delle legislazioni .

Leggendo la legge italiana si rinvengono senza dubbio divieti e sanzioni ma non certo l’accoglimento integrale dei divieti che la Chiesa Cattolica da sempre ha prescritto. Alcuni la considerano dunque una legge di mediazione e forse lo è, nelle intenzioni di qualcuno. Il fatto che parlamentari che si dichiarano cattolici abbiano votato questa legge, non significa che essi abbiano obbedito ai precetti cattolici: la mediazione è forse nei loro intenti, ma non può esserlo in nome della Chiesa Cattolica. Perché se i precetti sono quelli che abbiamo menzionato, e questi provengono da rigorosi principi morali elaborati da una religione, non vi possono essere spazi per compromessi.

 

I parlamentari, ovviamente, possono invocare il principio del male minore ma ciò non li abilita a rappresentare la Chiesa Cattolica. D’altro canto Giovanni Paolo II nell’Enciclica Evangelium Vitae, al n.73, spiega che i politici cattolici una volta che hanno spiegato chiaramente la propria posizione hanno il dovere di impegnarsi per ridurre gli effetti negativi e fare in modo che il testo di una legge sia il migliore possibile tenendo conto degli equilibri e delle forze in gioco.

Le ragioni dei cattolici relativamente alla procreazione assistita non sono confessionali perché il problema è a carattere generale. Quando è in gioco la questione più delicata dei nostri tempi – gli interventi sulla vita umana – il criterio della libertà non può essere quello dell’uso di tutto ciò che la scienza ha reso possibile. La scienza, infatti, non ha propri criteri per determinare la congruenza di tutto ciò che produce. Vi deve essere un criterio morale e sociale che determina e limita l’uso dei prodotti della scienza e della tecnologia.  

Il dibattito sulla fecondazione assistita non è dunque una questione tra laici e cattolici, ma riguarda i rapporti tra scienza, storia umana e società. Sia la cultura cattolica che la cultura laica hanno accettato come punto di riferimento la natura umana, problema che ritorna su tutte le questioni che riguardano gli interventi sulla vita. La maggioranza, nel Parlamento italiano, ha dunque approvato una legge alla cui base è la difesa della dimensione sociale della vita ed anche la causalità della natura.  

Detto questo bisogna però anche chiedersi se l'atteggiamento di gran parte del mondo cattolico volto a difendere solo e soltanto gli aspetti positivi della legge (la tutela riconosciuta al concepito, il divieto della fecondazione eterologa...) e non a condannarne l'intrinseca ingiustizia, non abbia contribuito a dare l'impressione che si tratti di una legge che rispecchia il magistero cattolico. Pur riconoscendo che le norme approvate dal parlamento migliorano una situazione di fatto gravissima, è dovere dei cattolici – a cominciare dalle strutture di ispirazione cristiana dove oggi si fa la Fivet “secondo legge” - sostenere a gran voce che non esiste una fecondazione artificiale moralmente accettabile e che è un grave dovere morale dire NO a queste tecniche disumanizzanti attraverso lo strumento dell’obiezione di coscienza.

Perché la legge non permette di fecondare più di 3 ovuli per volta?

La legge si ispira al principio che la generazione artificiale di ogni essere umano implica la sua destinazione alla nascita. Pertanto è stato stabilito il limite di tre embrioni per evitare l’esistenza di embrioni soprannumerari con tutti i conseguenti insolubili problemi. 

E' noto che il surgelamento e lo scongelamento producono di per sé la perdita di una forte percentuale di embrioni. Dunque l’uso sistematico della crioconservazione implica una premeditata e collettiva volontà di soppressione di esseri umani che non si trova neppure nell’aborto. 

Si obietta che in questo modo la donna sarebbe costretta a sottoporsi a più cicli induttivi con i conseguenti disagi fisici e psicologici .

In realtà è possibile evitare la ripetizione di più cicli induttivi ricorrendo alla tecnica del congelamento degli ovociti ideata dal centro sterilità e fecondazione assistita dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e che viene utilizzata con successo dal 1997. Se il primo ciclo di fecondazione non avesse successo è possibile ritentare con gli ovociti precedentemente congelati senza dover sottoporre nuovamente la donna a iperstimolazione ovarica. La nuova via aperta dai ricercatori bolognesi ha trovato più sostenitori all'estero che in Italia, nonostante che le percentuali di riuscita della fecondazione assistita con ovociti congelati siano sovrapponibili a quelli che si ottengono con gli embrioni. Con il vantaggio che questa metodica può risolvere situazioni delicate: ad esempio la donna malata di tumore, che deve sottoporsi alla chemioterapia, cura con effetti devastanti sulla funzione riproduttiva, può congelare i propri ovuli ed usarli in seguito.

Riguardo, invece, alla crioconservazione degli embrioni, sarebbero comunque poche le donne che potrebbero avvantaggiarsi di tale tecnica  se si considera che esiste la probabilità di non ottenere embrioni soprannumerari idonei qualitativamente al congelamento, che la percentuale di sopravvivenza embrionale allo scongelamento è solo del 40-50% e che il successivo tasso di impianto risulta sempre inferiore a quello di un embrione fresco.

Si è fatto un gran parlare, inoltre, dell’obbligo di trasferire tutti e tre gli embrioni eventualmente formatisi e dei corrispondenti rischi per la donna nel caso di gravidanza con tripletta. Va detto che l’evento resterebbe raro per tutte le cose già dette e che comunque la tripletta non presenta rischi insuperabili per la madre, come è dimostrato dal fatto che non poche leggi di vari stati e lo stesso Parlamento europeo con la risoluzione del 16.3.89 sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana, indicano in tre il limite massimo di embrioni trasferibili in un solo ciclo proprio per evitare pericoli per la madre e per la prole. D’altra parte il limite di tre embrioni non esclude che in casi particolari il medico eviti di generarne tre e si fermi a due o uno solo.  

Nella preoccupazione di tutelare la vita di tutti gli embrioni prodotti in vitro, la legge non ha considerato la normale perdita di embrioni precoci che avviene di consueto anche nei concepimenti naturali: se tale perdita avviene anche in natura, “come si può chiedere a chi pratica la PMA di applicare questa tecnologia senza ‘perdere’ neppure un embrione?”.

La percentuale di perdita di embrioni che avviene nella PMA è di gran lunga superiore a quella che avviene nel concepimento naturale; mentre in natura si registra una perdita del 50% entro le prime due settimane dopo il concepimento e quindi prima ancora che la donna si accorga di un ritardo mestruale e un ulteriore perdita del 15% circa nel corso del primo trimestre delle gravidanze clinicamente accertate, nella Fivet si raggiunge la percentuale del 95% circa, ciò significa che per ottenere l'impianto di almeno un embrione se ne sacrificano 19.

Per avere un’idea più precisa del fenomeno riportiamo i dati della Fivet in Francia dal 1986 al 1990. Se teniamo conto che nei 76.000 cicli cui fa riferimento il lavoro sotto riportato sono stati ottenuti in media 3,5 embrioni e trasferiti in utero almeno 2,7 embrioni per ciclo (Bilan FIVNAT 1993, Copntracept Fertil Sex 1994; 22:278-281) ci si può rendere subito conto che dei 266.000 embrioni ottenuti, 205.200 dei quali sono stati trasferiti in utero, sono nati solo 6.879 bambini, nati da 5371 parti. Come si vede gli embrioni soprannumerari, cioè quelli non trasferiti in utero sono 60.800, mentre quelli esposti a morte al solo scopo di consentire la sopravvivenza dei 6.879 sono stati 198.321 (96,6%)!

Comunque, anche qualora le tecniche di procreazione assistita si perfezionassero fino a rendere minima la perdita di embrioni, esse rimarrebbero degli atti immorali  perché l’uomo non può imitare la natura quando dà la morte: è assai diverso – ha scritto il Prof. Low - che un vaso di fiori cada in testa ad una persona per un colpo di vento ovvero perché è stato gettato volontariamente da qualcuno. 

Un altro dei punti controversi riguarda la fecondazione eterologa. I contestatori della legge sostengono che l'omologa è troppo limitativa per l'accessibilità a pratiche di fecondazione assistita....

Vediamo la realtà ed i suoi numeri. Anzitutto la tecnica ICSI (l'iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, ndr) ha consentito di eliminare quasi completamente la necessità di ricorrere all'uso del cosiddetto "donatore di seme" per i casi più gravi di infertilità maschile.

Con la ICSI infatti bastano pochissimi spermatozoi per ottenere la fecondazione (addirittura possono essere prelevati dal testicolo negli uomini azoospermici).

La necessità di ovociti provenienti da altre donne al di fuori della coppia può riguardare i rari casi di menopausa precoce (meno dell’1%),  di asportazione delle ovaie per tumori e le pazienti che in genere dopo i 43 anni non producono un numero ed una qualità di ovociti idonea per eseguire, con risultati accettabili, la fecondazione in vitro.

Avere gli ovociti da un’altra donna giovane che si sottopone alla tecnica costituisce una ricerca spesso illusoria perché logicamente questa donna tiene per sè gli ovociti migliori.

Inoltre tende a congelare gli altri per ritentare la fecondazione assistita in caso di insuccesso. Questa difficoltà è talmente reale che negli Stati Uniti ed in Spagna le cosiddette ‘donatrici’ sono giovani donne pagate per essere stimolate allo scopo di prelevare gli ovociti.

In Italia, prima dell'approvazione della legge, si ricorreva a seme o ovuli estranei alla coppia in non più del 10% delle pratiche di fecondazione assistita.

Perché la legge vieta la diagnosi preimpianto?

La legge consente solo un'indagine morfologica degli embrioni: si potrà osservare al microscopio se lo sviluppo dell'embrione ha raggiunto lo stadio giusto per procedere al trasferimento in utero (16 cellule) e che non presenti anomalie  dello sviluppo irreversibili.

La diagnosi preimpianto, invece, controlla il genoma dell’embrione e serve ad appurare la presenza di malattie genetiche. La diagnosi preimpianto viene attuata generalmente per selezionare gli embrioni sani e scartare quelli portatori di anomalie genetiche. Si tratta di un esame complesso che viene effettuato solo in pochi centri. Esso presenta molti rischi per l’embrione. Infatti bisogna prelevare una cellula da esso con il pericolo di provocarne la morte. Sta di fatto che le percentuali di impianto degli embrioni biopsiati sono più basse.  

Nel vietare la diagnosi preimpianto la preoccupazione del legislatore, come abbiamo già detto precedentemente, è rivolta ad evitare la perdita di embrioni, già fisiologica nei processi di fecondazione assistita per l’alto numero di fallimenti (mancanza di sviluppo dell’embrione in vitro, difficoltà di trasferimento in utero e di impianto, frequenza di aborti spontanei).

E’ evidente che effettuare una diagnosi genetica preimplantatoria per decidere quali embrioni siano “degni” di proseguire il loro sviluppo e quali no, rappresenta un atto sommamente violento, con cui vite umane innocenti vengono indebitamente soppresse. Non solo: è un atto che apre la strada all’eugenismo, cioè alla selezione degli individui in base a criteri di maggior efficienza e di maggior rispondenza alle aspettative di chi li richiede.


Alcuni obiettano che la legge  è contraddittoria perché vieta la selezione degli embrioni ma permette l'aborto...

In realtà la legge 194/78 non sancisce per sé l’aborto libero, ma intende risolvere – in maniera purtroppo sfavorevole all’embrione – un “conflitto di interessi” fra salute della madre e vita del figlio, il cui valore umano va per coerenza presupposto. Nelle proposte di modifica alla legge 40, invece, si rivendica il diritto ad eliminare in anticipo e senza alcuno “stato di necessità” embrioni la cui creazione è stata certamente voluta, in quanto oggetto di consenso informato (art. 6).

L’eventuale selezione degli embrioni prima dell’impianto, ad esempio, non deriverebbe da un conflitto di interessi, cioè dall’esigenza di bilanciare diritti contrapposti, ma da una violenta imposizione del più forte sul più debole. Come ha stabilito la sentenza del Tribunale di Catania del 3 maggio 2004 (cfr. C. Navarini, Il supermarket dell’eugenetica , 6 giugno 2004),  “non esiste un diritto al figlio […]. Esiste invece un diritto del figlio”.

Le coppie che fanno ricorso alla PMA si sono già impegnate in sede di consenso ad accogliere quei figli che vanno a produrre. I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli: lo dice l’art. 30 della Costituzione. Con la formazione dell’embrione vi è già un procreato. L’autodeterminazione della coppia, della donna in particolare, si è consumata con la decisione presa dopo aver soppesato tutti i pro e i contro, la situazione concreta, le proprie aspirazioni, le proprie energie, le proprie risorse.

Alcuni sostengono che vietare la ricerca scientifica sugli embrioni significa condannare a morte milioni di malati che potrebbero essere salvati dalle cellule staminali embrionali...

Questo è un modo fuorviante di presentare la realtà. Quello delle staminali embrionali è solo una delle tante vie percorribili, e neanche la più promettente, per arrivare un giorno alla scoperta di una terapia in grado di curare malattie finora incurabili tra le quali l'alzheimer, il parkinson, l'amiotrofica ecc. Ad oggi non esistono terapie, nemmeno sperimentali, che implichino l’impiego di cellule staminali embrionali. e la scienza non è in grado di dire se e quando questo diverrà possibile, data la scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano l’attività di queste cellule e data la intrinseca tendenza delle staminali embrionali a produrre tumori. 

Quello che è certo, invece, è che oggi esistono già delle terapie efficaci che si basano sulle cellule staminali adulte: le terapie a base di cellule staminali tratte dal sangue sono nella pratica medica corrente, ovviamente di altissimo livello, che salva un paio di migliaio di pazienti l'anno. Poi, il trapianto di cornea: non si fa con le staminali embrionali, ma con le cellule staminali dell'epidermide con cui si costruiscono cornee artificiali da trapiantare. Ancora, sempre con le staminali dell'epidermide si fanno i trapianti di pelle salvavita per i grandi ustionati. 

Per la cura delle malattie neurodegenerative, vero cavallo di battaglia dei sostenitori della sperimentazione sugli embrioni, ci sono vie alternative più vicine di cui si parla poco: sono in fase di avvio nuove sperimentazioni sul paziente che implicano l’utilizzo di cellule staminali cerebrali umane provenienti da feti abortiti spontaneamente. Come ha detto il Prof. Angelo Vescovi, il maggiore esperto di staminali del San Raffaele di Milano, al meeting di Rimini del 2004: "Basterebbero i 44 aborti (spontanei) che avvengono ogni settimana nella sola provincia di Milano per la terapia di decine di migliaia di malati" (dal Meeting quotidiano - 26 agosto 2004).

Esistono tecniche altrettanto promettenti basate sull’attivazione delle cellule staminali nella loro sede di residenza. Saranno quindi le cellule del paziente stesso che si occuperanno di curare la malattia, una volta stimolate con opportuni farmaci. Ovviamente, trattandosi delle cellule staminali del paziente stesso, i problemi di rigetto che, ricordiamolo, possono esistere col trapianto di staminali sia embrionali che adulte, in questo caso non sussistono

Inoltre la produzione di cellule staminali embrionali può avvenire senza passare attraverso la produzione di embrioni. Alan Trouson, direttore scientifico dell'istituto di ricerche sulla fertilità della Monash University, a Richmond Victoria in Australia,  ha trapiantato una cellula embrionale staminale nel nucleo di una cellula adulta e ha creato una linea cellulare.  Trouson ha clonato una staminale ottenendone milioni. Ma le staminali non sono altro che cellule; il problema etico è quindi azzerato.

E' possibile ritirare il consenso all'impianto a fecondazione avvenuta?

La donna può cambiare idea durante tutto il percorso preparatorio, ma a fecondazione avvenuta non è possibile ritirare il proprio consenso all'impianto eccetto il caso in cui dall'indagine morfologica (non genetica) dell'embrione risultino anomalie irreversibili. Tuttavia non è previsto alcun trattamento sanitario obbligatorio o sanzione a carico della donna in caso di mancato rispetto.  Qui l’intento del legislatore è quello di orientare verso atteggiamenti rispettosi della coppia e dell’embrione e non di punire.

E' prevista l'obiezione di coscienza per il personale sanitario?

La legge – l’unica nel nostro ordinamento insieme alla legge 194 del 1978 sull’aborto – prevede all’articolo 16 la facoltà di obiezione di coscienza per il personale sanitario.

Facoltà che determina un obbligo morale senza eccezioni per tutti i medici e gli infermieri cattolici – oltre alle persone di buona volontà – che in alcun modo possono partecipare a queste tecniche.

L'obiezione può essere resa al Direttore dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera, o al Direttore Sanitario per le strutture private autorizzate o accreditate, e produrrà effetti entro un mese dalla presentazione stessa

I limiti posti dalla legislazione italiana alla procreazione medicalmente assistita daranno origine al cosiddetto "turismo procreativo"?

La critica più banale, più ingiusta e ultimamente più cinica, più volte formulata da alcuni esperti, riguarda le ventilate prospettive di “turismo procreativo”. Le restrizioni previste dalla legge spingerebbero le coppie italiane a recarsi all’estero. E’ lo stesso argomento usato tanti anni fa per liberalizzare l’aborto.

Ma la situazione è diversissima. Purtroppo l’aborto era ed è un fenomeno di massa che investe largamente anche donne sole e povere. Alla Fivet, invece, ricorrono coppie in numero più limitato che affrontano costi economici sia se stanno in Italia sia se vanno all’estero. In linea di fatto, poi, non risulta affatto che vi sia “turismo procreativo” verso paesi dove la Fivet si fa senza limiti  da paesi dove le leggi sono restrittive (come la Germania) o dove le nuove tecniche procreative non sono effettuate (che non sono pochi).

Ma, soprattutto, se partiamo dalla prospettiva che la vita umana è una “frontiera intransitabile” e che i limiti previsti dall’art. 14 del testo-Camera sono stabiliti per evitare, per quanto possibile, la eliminazione premeditata di esseri umani l’eventuale (poco probabile e poco frequente) “turismo procreatico” non può essere denunciato come sintomo di inadeguatezza della legge italiana. Non manca il “turismo d’impresa” per produrre a prezzi concorrenziali merce in paesi lontani dove manca una legislazione di alta e rigida protezione sociale (non manca neppure il turismo della droga o il turismo sessuale!); eppure nessuno osa dire che le leggi italiane sono “inattuabili” perché costringono alcuni cittadini a recarsi all’estero. Del resto nel campo medico è in atto un vivace “turismo” per ottenere trapianti in paesi dove è più facile trovare organi espiantati (ogni tanto si sente parlare persino di incredibili sequestri e di uccisione di bambini e ragazzi per procurare organi…), ma nessuno pensa che per questa ragione la legge italiana non va bene.

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Per approfondire:

Fecondazione artificiale e Chiesa Cattolica: descrizione delle principali tecniche di fecondazione assistita e giudizio del magistero cattolico

Nascite d'artificio - Francesco Agnoli

A chi piace la nuova legge sulla fecondazione assistita? - Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

 

La nuova legge sulla fecondazione artificiale discrimina le coppie omosessuali? - Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

 

Fecondazione artificiale e selezione degli embrioni: un nodo etico decisivo - Claudia Navarini

 

Procreazione medicalmente assistita (intervento del Forum delle associazioni familiari tenutosi dopo la prima approvazione da parte della Camera dei Deputati del testo di legge sulla procreazione assistita)   - ...Come si vede la questione dello Statuto dell’embrione non è di ordine religioso, ma è laicissima perché riguarda le finalità stesse dello stato moderno in quanto tale, che si pone l’obiettivo primario di garantire i diritti umani fondamentali, tra cui il primo è quello alla vita, immediatamente discendente dalla dignità umana, uguale per tutti, e quindi da riconoscere e rispettare senza discriminazione alcuna. Quando all’art. 14 si cerca di impedire l’uccisione premeditata di embrioni proibendone la crioconservazione come metodica ordinaria, la produzione soprannumeraria, la selezione preimpianto, la sperimentazione distruttiva ci si colloca sul terreno civile e dei diritti umani....


Links:

 

Qual è la "libertà" di ricerca negata con la legge 40? - Chiara Navarini



 

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