Matrimoni gay,  l’appello del Papa e la Costituzione

Corriere della Sera 11/8/2003

 

Le considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, di recente predisposte dalla Congregazione per la dottrina della Fede, hanno provocato una serie di polemiche davvero eccessive. Il documento è in piena sintonia con un ordinamento laico come il nostro, a dimostrazione che esso si limita a enunciare principi, definiti come «legge morale naturale», che solo sulla spinta di un preciso disegno ideologico si possono rinnegare.

L'affermazione che «il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società», infatti, ha trovato pieno accoglimento nei principi sanciti nella Carta costituzionale del 1948 che, come noto, prevede che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e «agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi».

La Costituzione opera, in tal modo, un chiaro richiamo dell’istituto del matrimonio, così come naturalmente affermatosi nell'ambito della storia universale, e cioè contrassegnato, per riprendere un’espressione del sistema giuridico romano - che ben conosceva l’omosessualità - dalla coniunctio di un uomo e di una donna.

Tale assetto normativo non si può ritenere superabile sulla base di una distorta applicazione del principio di eguaglianza o non discriminazione, la cui più irrazionale interpretazione consiste nel ritenere che davanti alla legge non debbano avere rilievo le distinzioni di situazioni personali e che non si possano, dunque, collegare a situazioni diverse conseguenze diverse.

Questa elementare verità - insegnata da tempo immemorabile in tutte le Facoltà di giurisprudenza - è alla base delle affermazioni contenute nel Documento della Congregazione per la dottrina della Fede che «a sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali non può essere invocato il principio del rispetto e della non discriminazione di ogni persona» e che «non attribuire lo statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto».

Su tale posizione è da sempre schierata la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha costantemente evidenziato come la posizione della famiglia fondata sul matrimonio non possa essere equiparata a quella di altre forme di convivenza (persino eterosessuali).

In senso contrario non si può nemmeno richiamare quanto previsto dalla Carta europea dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000. A prescindere, infatti, dal noto dibattito dottrinale sulla natura giuridica della Carta, l'articolo 9 di essa non soltanto contiene un espresso richiamo a matrimonio e famiglia quali nozioni giuridiche presupposte dotate di un significato specifico ben determinato, ma finisce per lasciare agli Stati membri dell'Unione uno spazio libero di diritto comunitario, dal momento che richiama espressamente, quanto al regime degli istituti, le singole legislazioni nazionali.

In sostanza, il Documento, che tanto clamore ha suscitato, si limita a ribadire principi naturali che affondano le loro radici in secoli di storia e di civiltà giuridica e conservano inalterato il loro valore anche in una società laica e pluralista come la nostra.


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